Regolamento del Porto
il gestore, che può dar luogo esclusivamente e solo all'affitto di superfici d'ormeggio, le quali sono l'unico rapporto tra le parti, emana il seguente regolamento che aggiornerà ogni volta lo riterrà necessario, dandone ampia pubblicità.
REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI VERBANIA
approvato dalla Regione Piemonte

1

L’utilizzazione della struttura portuale è disciplinata:

  • dalle norme del Codice Civile Italiano vigenti in materia di Condominio ove applicabili, con particolare riferimento alle spese per i consumi energetici, manutenzione ordinaria, assicurazioni ed altre spese riconducibili ad una gestione ordinaria dell'impianto,( di seguito definite complessivamente “di gestione”);
  • dalle norme previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;
  • da quanto previsto dal presente regolamento;
  • dalle consuetudini per tutti i casi non previsti dalle leggi e regolamenti.

Gli utilizzatori dei posti barca sono tenuti all’incondizionato rispetto delle norme sopra richiamate e da tutte le altre disposizioni che venissero emanate dal gestore del Porto.

2

L’impianto portuale sarà adeguatamente assicurato dal gestore, con ripetizione verso l’utenza, contro i rischi della responsabilità civile verso i terzi.
Il singolo risponde sia dei danni causati personalmente, sia di quelli causati dai suoi ospiti e/o incaricati, alle imbarcazioni ormeggiate e/o in transito,alla struttura, nonché dei danni derivanti dall’uso o dalla manutenzione delle stesse imbarcazioni.
Gli utenti che rileveranno e/o causeranno danni alla struttura e/o alle imbarcazioni ormeggiate dovranno darne immediata comunicazione al gestore e/o agli utenti con barche ormeggiate.
L’accesso all’impianto galleggiante avviene a proprio rischio e pericolo.
I genitori, oppure chi esercita la patria potestà, o anche i temporanei affidatari della tutela dei minori, risponderanno per gli eventuali danni da questi causati.

3

L’utente è tenuto ad occupare esclusivamente il posto barca assegnatogli e/o gli appositi spazi destinati dal gestore.
E’ fondamentale importanza che l’imbarcazione venga ormeggiata a regola d’arte ed in modo da non recare danno alle barche attigue e al pontile.

E' fatto obbligo all'utente di eseguire sempre l'ormeggio secondo la regola d'arte, egli è responsabile unico della bontà dell'ormeggio, della barca in quanto galleggiabilità, integrità e cura.

4

Le partenze dal porto dovranno avvenire, in linea di massima, tra le ore 06.00 e le ore 19.00, salvo diversa autorizzazione del gestore.

L'uscita dal porto è assolutamente sconsigliata in caso di condizioni meteo-lacuali avverse e qualora avvenisse la responsabilità ricadrebbe unicamente sul comandante o responsabile dell'unità in uscita.
5

Il gestore ha facoltà di spostare temporaneamente o definitivamente una o più imbarcazioni dal posto d’ormeggio assegnato, utilizzando anche il personale portuale, quando per ragioni di sicurezza od altre cause sia necessario.

6

Quando l’utente prevede di assentarsi con la barca dall’ormeggio oltre le 24 ore, deve darne comunicazione preventiva al gestore, e fornire un proprio recapito telefonico. Per i periodi di assenza, il gestore può utilizzare a propria discrezione il posto libero.

7

L’utente nell’eseguire le manovre all’interno del Porto ed in particolare quelle di attracco, di ormeggio e di partenza dovrà adottare la massima cautela ed attenersi, ove impartite, alle disposizioni del gestore del Porto.
L’utente si assume, comunque, in proprio ogni responsabilità per danni causati a terzi ed alle strutture portuali

8

Il gestore, potrà disporre lo spostamento d’ormeggio qualora si rendesse necessario, in caso di emergenza e per particolari e motivate esigenze con l’operatività e l’utilizzazione del porto.
In caso di assenza dell’utente o dei suoi incaricati o in caso di rifiuto da parte degli stessi, il gestore potrà effettuare le manovre necessarie con mezzi e personale adeguato, a spese dell’utente o possessore del natante.
Una copia delle chiavi dell’imbarcazione dovrà essere sempre depositata presso l’ufficio portuale.

9

Le imbarcazioni devono essere idoneamente ormeggiate con cavi o cime forniti dall’utente, della cui efficienza ed adeguatezza lo stesso è il solo responsabile, come risponderà dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura od allentamento dei cavi o cime stessi.
Il gestore, a richiesta dell’utente, può intervenire ripristinando le specifiche condizioni di sicurezza dell’impianto d'ormeggio, addebitandone le spese all’utente stesso.

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La velocità massima consentita in prossimità ed all’interno delle struttura portuale è di 2 nodi.

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E’ vietato:

  • depositare sacchi di immondizia al di fuori degli appositi contenitori, situati nelle aree ecologiche presenti sull’impianto;
  • provare i motori, far funzionare i gruppi elettrogeni o eseguire lavori rumorosi dopo le ore 20.00 e sino alle ore 08.00 e tra le ore 12.30 e le ore 15.30;
  • l’uso dei proiettori luminosi, la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto di immondizie o di ogni sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, produrre odori sgradevoli o insudiciare le barche o lo specchio acque;
  • il lavaggio delle stoviglie, delle vele o altro in banchina o sui pontili;
  • l’accensione dei fuochi (tipo “barbecue”) sulle banchine e sui pontili;
  • la pesca nelle acque portuali con materie organiche ed inorganiche di qualsivoglia natura senza la relativa licenza;
  • giocare sui pontili;
  • lo scarico atmosferico di gas proveniente da combustione difettosa di qualsivoglia idrocarburo (nafta, gasolio, ecc.);
  • usare fonti luminose e/o di calore, di potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o disturbo agli utenti del porto e/o scompenso ai servizi del porto.
  • il deposito di battellini, gommoni o altro materiale ingombrante sui pontili o sulle banchine;
  • apportare modifiche alla struttura portuale o montare oggetti di qualsiasi genere ai galleggianti.
  • scaricare in acqua o depositare sulla banchina sostanze nocive, scarichi dei W.C. marini o del cambio d’olio.
  • il rifornimento o rabbocco di propellenti
  • L'uso di utilizzatore elettrici per la produzione di calore sia per il riscaldamento che per le cotture;
  • Lasciare in corso le forniture elettriche e/o idriche in assenza dell'equipaggio a bordo.

12

Gli utenti sono inviati a tenere un comportamento responsabile verso l’ambiente.
In caso di incidenti inquinanti i responsabili sono tenuti a rimediarvi immediatamente, provvedendo immediatamente alla loro eliminazione ed alla pulizia dello specchio d’acqua a proprie spese, nonché avvisando il gestore e nei casi più gravi, le Autorità competenti.
Il lavaggio delle imbarcazioni dovrà avvenire unicamente con acqua di lago e senza uso di detersivi inquinanti.

13

Ogni utente, escluso quelli in sosta oraria, ha il diritto di accesso agli erogatori dell’acqua e della corrente elettrica.
Il rispettivo uso avviene sempre ad esclusiva responsabilità e rischio dell’utente.
E’ fatto obbligo a tutti gli Utenti di attenersi alle seguenti prescrizioni:

  1. di utilizzare le manichette dell’acqua solo se munite dell’apposito regolatore di flusso (rubinetto);
  2. ogni forma di riscaldamento o macchinario per cottura deve essere autonomo dalle forniture dell'impianto portuale;
  3. le apparecchiature elettriche dovranno essere in perfetto stato di funzionamento, di isolamento e di manutenzione;
  4. i compartimenti contenenti le bombole di gas liquido e non, dovranno essere convenientemente aerati;
  5. gli estintori di bordo dovranno essere nel numero prescritto dalle norme e in perfetto stato di funzionamento;
  6. le imbarcazioni all’ormeggio non devono detenere nessuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc) ed i combustibili necessari all’uso.
  7. Le forniture possono essere effettuete solo con equipaggio a bordo;nel periodo invernale la fornitura dell'acqua verrà sospesa.

Le istallazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria.

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In caso di incendio le operazioni di primo intervento, verranno coordinate dal responsabile della struttura portuale o da persona che ufficialmente lo sostituisce sino a che le stesse non siano poste sotto il controllo diretto del Comandante dei Vigili del Fuoco che a norma di legge deve assumerne il coordinamento e la responsabilità.
Tutti gli utenti e gli operatori portuali, secondo le suddette norme, devono prestare ogni assistenza ed agire secondo gli ordini ricevuti.
Il gestore può richiedere l’aiuto di tutti gli equipaggi o dei guardiani delle imbarcazioni in caso di necessità dovute a maltempo o incendio e/o comunque forza maggiore.

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Oltre alle informazioni necessarie all’attività portuale, l’utente dovrà fornire le notizie che il gestore, nel rispetto della privacy, di volta in volta ritenga utili, tramite avvisi, lettere, manifesti, comunicazioni radio, o altri mezzi.

16

Il gestore non risponde di eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque sosti o transiti nell’area portuale.

17

Le imbarcazioni ormeggiate non possono essere usate come sede per attività commerciali o professionali.
Eventuali iscrizioni pubblicitarie di qualsiasi genere dovranno essere preventivamente comunicate al gestore, che si riserva la facoltà di non ammettere al porto imbarcazioni arrecanti scritte contro la legge, oppure offensive di determinati soggetti o categorie, o contro la pubblica decenza.

18

L’Utente è tenuto ad uniformarsi ed a rispettare tutte le disposizioni emanate dalle Autorità Marittima e / o Doganali ed a munirsi di tutti i documenti prescritti.
Lo stesso è direttamente responsabile di eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e sulla sicurezza.

19

Le spese di gestione, vengono calcolate o in base alla stazza delle unità, o alla superficie occupata, o alla superficie del posto barca occupato.

Situazioni diverse (individuate ad insindacabile giudizio del gestore saranno valutate e contabilizzate caso per caso e pagate in aggiunta a quelle previste contrattualmente.
In caso di mancato pagamento delle spese di gestione entro 90 giorni dalla scadenza prefissata, il gestore avrà il diritto di far rimuovere l’imbarcazione del concessionario moroso, se ormeggiata, oppure di dare in affitto a terzi il posto barca in questione al canone e per il tempo sufficienti al recupero delle somme dovute.

20

L’utente del posto barca non è autorizzato ad affittare il proprio posto barca o darlo in uso a terzi

21

Per motivi di sicurezza il cancello posto all’accesso dei pontili dovrà essere sempre chiuso a chiave.

22

Ogni disposizione speciale del gestore dovrà essere rispettata.

Note finali:

Ogni modifica del regolamento verrà comunicata alla Regione Piemonte, al Comune di Verbania e all'Utenza, oltre ad essere pubblicata nella bacheca del porto